Abrogato il fondo perduto eventuale Sostegni bis per P.IVA con ricavi oltre i 10 milioni

Abrogato il riconoscimento del contributo a fondo perduto "eventuale", previsto dal Sostegni bis (art. 1, comma 30 DL n. 73/2021) e destinato ai soggetti con ricavi / compensi superiori a 10 milioni e inferiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge (2019 per i soggetti solari), solo in presenza di risorse disponibili.

Lo ha previsto l'art. 7 comma 1 del Decreto Impresa e lavoro n. 99/2021.

Ricordiamo che il Decreto Sostegni bis aveva previsto in extremis, al comma 30 dell'art.1, un fondo perduto eventuale, per le P.IVA, ovvero: 

  • un contributo spettante ai soggetti con ricavi superiori a 10 milioni e fino a 15 milioni di euro 
  • a condizione che ci siano eventuali risorse residue rispetto agli altri contributi a fondo perduto.

Come specificato nella relazione illustrativa al decreto previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze:

  • le eventuali risorse non utilizzate destinate per l’erogazione del contributo automatico, del contributo alternativo
  • nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 

eccedenti l’importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, avrebbero dovuto essere destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 Testo unico delle imposte sui redditi) e dei soggetti che presentano ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi (di cui all’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi), superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.

Ora, a seguito della chiusura del canale per la presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento del contributo a fondo perduto Sostegni 1 (articolo 1 del DL n. 41 del 2021), avvenuta in data 28 maggio 2021, è stato possibile acquisire ed elaborare tutte le istanze pervenute, evidenziando che: 

  • fino ad ora sono stati eseguiti pagamenti di contributi tramite bonifico per circa 5.076 milioni di euro; 
  • sono stati riconosciuti contributi come crediti d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24 per circa 167 milioni di euro;
  • l'esame delle istanze attualmente sospese, anche eventualmente in autotutela, potrebbe determinare altri pagamenti e crediti d'imposta per un importo massimo stimato di circa 630 milioni di euro,

determinando così oneri per il bilancio dello Stato fino a un massimo di 5.873 milioni di euro (5.076 + 167 + 630), contro 11.150 milioni di euro previsti nella relazione tecnica originaria.

Di conseguenza, rispetto a tale stanziamento emergono risparmi di spesa per circa 5.277 milioni di euro (11.150 milioni di euro meno 5.873 milioni di euro), che tuttavia, per l'importo di 3.150 milioni di euro, già destinati alla copertura finanziaria del contributo a fondo perduto "perequativo" di cui all'articolo 1, comma 16, del Decreto Sostegni bis. 

In conclusione, gli ulteriori risparmi di spesa emergenti ammontano a circa 2.127 milioni di euro per l'anno 2021 (5.277 milioni di euro meno 3.150 milioni di euro), importo inferiore rispetto a quanto previsto per la concessione del "contributo eventuale", che di conseguenza viene abrogato.