Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: il furto del bene

Con Circolare n 9/E del 23 luglio l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1051 a 1063 legge di bilancio 2021) attraverso numerose risposte a quesiti. 

Il corposo documento tra gli altri contiene un interessante chiarimento relativo al furto del bene agevolato.

In particolare,

è stato chiesto se si incorra nella revoca dell’agevolazione qualora il bene acquistato, per il quale si è fruito del credito d’imposta in esame, è oggetto di furto. 

Con riferimento al quesito l'agenzia chiarisce che il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell’agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario. 

Infatti, al riguardo, essa ricorda che il comma 1060 della legge di bilancio 2021 prevede la “rideterminazione” del credito d’imposta nell’ipotesi in cui «i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto» entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione.

Tale disposizione antielusiva, prevista al fine di garantire, quantomeno nel medio periodo, la stabilità e la durata degli investimenti oggetto dell’agevolazione, fa riferimento a situazioni in cui il soggetto beneficiario estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto ai tempi minimi previsti) i beni agevolati dal regime d’impresa o dall’esercizio dell’arte e professione. 

La norma intende escludere dall’agevolazione investimenti a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire del credito d’imposta. Pertanto, nel caso di furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall’esercizio dell’attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta l’applicazione della disposizione citata e, quindi, la rideterminazione dell’agevolazione.

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