Esenzione IVA: spetta ai servizi strettamente connessi alla cessione vaccini

Con Risposta a interpello n 548 del 18 agosto 2021 le Entrate specificano che le prestazioni di servizi quali ad esempio la concessione in uso di una porzione delle proprie aree espositive e la prestazione di alcuni servizi accessori alle cessioni di vaccini covid 19, possano essere acquistate dalla una azienda ospedaliera in esenzione da IVA, senza pregiudizio al cedente del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Decreto IVA. 

In particolare, l'agenzia ricorda che l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 (c.d. legge di Bilancio 2021), al comma 453, prevede che "in deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022».

La norma ha introdotto un regime temporaneo che comporta l'esenzione IVA per le cessioni di vaccini contro il COVID-19 e per le "prestazioni di servizi strettamente connesse" a tali vaccini, con diritto alla detrazione dell'IVA applicabile fino al 31 dicembre 2022.

Nel caso di specie l'istante ha sottoscritto nel 2021 un contratto con l'Azienda Ospedaliera mediante il quale concede in uso, dietro corrispettivo, una porzione delle proprie aree espositive per consentire lo svolgimento della campagna di vaccinazione da Covid-19, garantendo anche l'idoneo allestimento degli spazi e la prestazione di alcuni servizi accessori, di cui alcuni su specifica richiesta della controparte, quantificati e pagati a parte.

Dal contratto prodotto è possibile desumere che i servizi forniti dal contribuente istante consistono essenzialmente in:

  • concessione in uso di aree espositive e di parcheggio; 
  • garanzie circa l'allestimento e la preparazione degli spazi secondo le richieste dall'azienda ospedaliera 
  • allacciamenti elettrici e idrici, condizionamento e assistenza tecnica agli impianti; 
  • utilizzo di aree riservate al personale e dei servizi igienici; 
  • ulteriori interventi espressamente richiesti dall'azienda ospedaliera; 
  • sorveglianza; 
  • servizi extra a pagamento (eventuali ulteriori allestimenti, allacciamenti, etc.). 

Secondo l'agenzia tali prestazioni rispondano alle finalità della Direttiva Europea Covid, con anche l'esigenza di alleviare sugli Stati membri il costo della vaccinazioni di cui si tratta.

Pertanto, trattandosi di prestazioni di servizi "strettamente connesse" ai vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare e efficace campagna vaccinale a costi sostenibili, le prestazioni di servizi indicate nel contratto oggetto dell'interpello, quali ad esempio la concessione in uso di una porzione delle proprie aree espositive, garantendo l'idoneo allestimento degli spazi e la prestazione di alcuni servizi accessori, possano essere acquistate dall'azienda ospedaliera in esenzione da IVA con diritto alla detrazione dell'imposta per il cedente.

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