Modelli ISA 2022: ulteriori condizioni di accesso ai benefici premiali

L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n 136193 del 21 aprile si occupa dell'approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021.

Il decreto ministeriale 21 marzo 2022 prevede che, ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono necessari ulteriori dati, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, individuati nella Nota tecnica e metodologica allegata al medesimo decreto. 

Ricordiamo che con Provvedimento ADE n. 29368 del 31 gennaio 2022 sono stati

  • individuati i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022,
  • approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2021,
  • individuate le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli indici sintetici per il periodo di imposta 2021 e un programma delle elaborazione degli indici a partire dal periodo d’imposta 2022. 

Si specifica che gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2021 sono acquisiti secondo le modalità indicate nei punti 5 e 6 del presente provvedimento (leggi qui) e si rinviava ad un successivo provvedimento per l’indicazione delle specifiche tecniche. Di qui il Provvedimento del 21 aprile 2022.

I modelli ISA 2022, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli Isa, nel settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.

Modelli Isa Redditi 2022

Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2021, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 31.01.2022:

ISA 2022: dati rilevanti per la loro applicazione 

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2022, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono

  • quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2021, 
  • quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2020 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 gennaio 2021, oltre quelli indicati nell’Allegato 1 al presente provvedimento. 

In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2022, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto.

ISA 2022: approvazione modelli

Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi. (Scarica qui il Modello ISA 2022 Parte Generale) 

Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto: 

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati; 
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  • nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Tra le novità di quest’anno la previsione di una sola casistica di esclusione dagli Isa legata al Covid-19 che interessa unicamente coloro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86), di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019.

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