Reverse charge: quando e come si applica

Con Risposta a interpello 549 del 18 agosto 2021 le entrate si occupano di fornire un chiarimento in merito al trattamento IVA delle prestazioni di servizi relative al ripristino e alla manutenzione di una rete ferroviaria rese da un soggetto non residente identificato direttamente nel Territorio dello Stato. 

In particolare l'Agenzia afferma che è obbligatorio applicare il meccanismo del reverse charge (ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72) al caso di specie in cui:

  • la società che fornisce il servizio ha sede in UE
  • il committente è sul territorio nazionale così come il bene oggetto della manutenzione

anche se il fornitore è identificato ai fini IVA in italia

Vediamo i dettagli dell'interpello

La società istante ha sede in Slovacchia e ha ottenuto una commessa per il ripristino e la manutenzione della rete ferroviaria interna presso uno stabilimento situato in Italia.

La rete ferroviaria deve considerarsi bene immobile in quanto ancorata al suolo mediante opere che la rendono inseparabile dallo stesso senza alterarne la funzionalità.

Per poter operare, la Società riferisce:

  • di essersi identificata direttamente in Italia ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con assegnazione di partita IVA italiana, 
  • di aver adempiuto alla comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche 
  • di aver presentato la dichiarazione IVA annuale. 

Essa specifica inoltre che i fornitori di beni e servizi emettono fattura con IVA, essendo l'Italia il luogo di consegna e esecuzione del servizio sul bene immobile ossia sulla rete ferroviaria.

Tali fatture sono state registrate su apposita contabilità IVA tenuta ai sensi del Decreto IVA, e sono stati eseguiti i correlati adempimenti 

La società chiede se alle operazioni rese al committente italiano debba applicarsi la disciplina di cui all'articolo 17, comma 2, del Decreto IVA oppure se le stesse debbano essere fatturate utilizzando la partita IVA italiana in ossequio alle disposizioni recate dall'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), dello stesso Decreto IVA.

Le Entrate  chiariscono che la territorialità IVA dell'attività dichiarata dalla società dipende dal luogo in cui è situato l'immobile se dunque la prestazione è resa su un immobile situato nel territorio dello Stato, per la deroga prevista dall'articolo 7- quater, comma 1, lettera a), del Decreto IVA, l'operazione si considera ivi effettuata. 

Sulle modalità di assolvimento degli obblighi IVA, viene chiarito che occorre rifarsi all'articolo 17, comma 2, del Decreto IVA che disciplina il debitore dell'imposta e le modalità di fatturazione delle "(…) cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (…)". 

Con riferimento a queste operazioni, "Gli obblighi relativi (…) sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Ne consegue che l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da un cedente o prestatore "estero" nei confronti di un committente o cessionario "italiano", è assolta da quest'ultimo tramite il meccanismo dell'inversione contabile ossia tramite il reverse charge.

Ciò anche se il cedente o prestatore estero è identificato, ai fini IVA, in Italia, mediante l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, che non fanno venire meno la qualifica di "non residente" del fornitore (cfr. circolari del 18 marzo 2010, n. 14 e del 21 giugno 2010, n. 36, quesito n. 31, e la risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015). 

Al riguardo la circolare n. 14/E del 2010 ha precisato che il legislatore nazionale ha reso obbligatorio il meccanismo dell'inversione contabile "in tutte le ipotesi in cui il cedente o prestatore sia un soggetto non residente (e cioè nelle ipotesi di cessioni di beni rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito, nonché nelle ipotesi di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non residente, nei confronti di un soggetto passivo stabilito, che risultano territorialmente rilevanti in Italia in base ad uno dei criteri che derogano rispetto al principio generale che dà rilievo al paese di stabilimento del committente) [n.d.r. come avviene nella fattispecie de quo, in virtù del criterio derogatorio di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del Decreto IVA]". 

Come attuare il reverse charge

Le Entrate specificano che il sistema dell'inversione contabile è attuato attraverso due modalità alternative, a seconda che il fornitore estero sia un soggetto passivo IVA stabilito fuori dall'UE o nell'UE. 

Nella fattispecie in esame è possibile desumere che l'istante sia un soggetto passivo stabilito ai fini IVA in uno Stato UE in Slovacchia pertanto, é il Committente italiano che deve adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del DL n. 331 del 1993) ossia integrando la fattura ricevuta con l'IVA "italiana" (cfr. articolo 17, comma 2, secondo periodo, del Decreto IVA). 

La società pertanto dovrà emettere una fattura con partita IVA slovacca senza l'addebito dell'imposta, successivamente, sarà il Committente italiano a integrare questa fattura con l'IVA "italiana" e a annotarla nei propri registri acquisti e vendite 

Allegati: