Strutture sanitarie private: entro il 2 maggio invio comunicazione compensi riscossi

Entro lunedì 2 maggio 2023 (il 30 aprile quest'anno cade di domenica e il 1°maggio è festivo), le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2022 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.

Ricordiamo che dal 1° marzo 2007, con la legge Finanziaria 2007, è stato introdotto l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni. In particolare, è stato previsto che la riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

  • incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo (riscossione c.d. accentrata); 
  • registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura. 
  • riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti, oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito).

A seguito dell'introduzione di tale obbligo, ogni anno, le strutture sanitarie private devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare. 

Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata dalle “strutture sanitarie private” che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche. Per strutture sanitarie private s’intendono:

  • le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, 
  • nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.

Modalità di invio del modello SSP

L’invio della comunicazione relativa al 2022 deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il 02 maggio 2023 tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP (composto dal Frontespizio e dal quadro A) disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate:

  • direttamente dalla struttura sanitaria privata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. In tal caso nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” va indicato il codice “1”;
  • tramite un intermediario abilitato. Nella predetta sezione va indicato il codice “2”.

La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “COSSP”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

È considerato tempestivo il modello inviato nei termini, ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.

A seguito dell’invio, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.

Ricordiamo che è sempre possibile correggere/modificare la comunicazione già inviata attraverso l’invio di un nuovo modello entro i termini ordinari di presentazione (per il 2022 entro il 02.05.2023) in sostituzione di quello precedente.
In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97.

In caso di violazione dell’obbligo di incasso “accentrato” dei compensi e di annotazione degli stessi è applicabile una sanzione da € 1.000 a € 8.000 ex art.9, D.Lgs. n.471/97.