Temporary framework: gli aiuti di Stato per il superamento della crisi energetica

Uno shock si definisce simmetrico o asimmetrico a seconda che i suoi effetti effetti colpiscano le regioni di un’area economica, rispettivamente, alla stessa maniera o in maniera opposta.

Nel contesto dell’Unione Europea, dove troviamo una integrazione completa da un punto di vista monetario ma incompleta da un punto di vista economico e fiscale, gli shock asimmetrici restano tali, ma quelli simmetrici assumono intensità asimmetrica, a seconda della forza e delle caratteristiche delle singole regioni.

Lo strumento con cui l’Unione Europea cerca di rispondere agli shock simmetrici (con intensità asimmetrica) è l’ormai famoso Temporary framework, il Quadro temporaneo in italiano, grazie al quale i singoli Stati possono derogare alle ordinarie regole sugli aiuti di Stato al fine di fronteggiare una situazione di emergenza economica.

Il lettore ricorderà ancora il Temporary framework finanziario, predisposto per fronteggiare la crisi del 2008, e quello pandemico elaborato per rispondere alle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19.

Il 23 marzo 2022 la Commissione Europea ha pubblicato il Quadro temporaneo di crisi, con l’obiettivo di fronteggiare la crisi energetica derivante dalla situazione bellica in Ucraina: è stato chiamato Temporary crisis framework, per distinguerlo dal Temporary framework pandemico, ancora in vigore fino a giugno 2022, ma per il quale non è prevista una ulteriore proroga.

La struttura del Temporary crisis framework ricalca quello dei precedenti quadri temporanei, al fine di snellire e agevolare le procedure di implementamento, ed è costituito da linee guida, all’interno delle quali i singoli Stati potranno predisporre specifiche tipologie di aiuti, in modo tale da poter di rispondere con una intensità commisurata all’ampiezza della crisi a livello regionale.

Il Temporary crisis framework individua tre tipologie di aiuti di Stato che possono essere predisposti:

  • aiuti sotto forma di liquidità;
  • aiuti sotto forma di garanzie e prestiti agevolati;
  • aiuti compensativi.

Da un punto di vista generale gli aiuto di Stato previsti per il contesto di crisi hanno la medesima natura di quelli predisposti per il contesto pandemico, ma presentano una portata meno generale, essendo richiesta una maggiore proporzionalità tra aiuto concesso e impatto della crisi bellica o energetica sull’impresa.

Entrando nello specifico delle misure, gli Stati potranno concedere aiuti economici diretti, ma di importo limitato, nella misura di 35.000 euro per le aziende del settore agricolo e dell’acquacoltura e 400.000 euro per le altre, sotto qualsiasi forma (sovvenzioni dirette, crediti di imposta, altro), in base all’intensità dell’impatto sul settore della crisi energetica e delle caratteristiche dell’impresa.

Potranno inoltre essere concessi prestiti agevolati e garanzie statali, al fine di sostenere la liquidità delle imprese in difficoltà a causa della crescita esponenziale dei prezzi dell’energia. Le garanzie potranno coprire fino al 90% dei finanziamenti, i quali non dovranno essere però superiori al 15% del fatturato medio dell’impresa o al 50% dei costi sostenuti per l’energia negli ultimi dodici mesi.

Infine è prevista una speciale categoria di aiuti, destinata alle imprese cosiddette energivore (viene definita impresa energivora quell’azienda che sostiene costi pari o superiori al 3% dei ricavi per le forniture energetiche), al fine di compensare parzialmente i maggiori costi che queste dovranno sostenere a causa dell’innalzamento dei prezzi delle forniture energetiche. Gli aiuti potranno essere concessi sotto le più diverse forme (sovvenzioni dirette, crediti di imposta, agevolazioni fiscali, altro) a copertura del 30% dei costi energetici ammissibili, con un massimo di due milioni di euro per impresa; i massimali potranno essere incrementati nel caso in cui l’impresa registri perdite di tale entità da mettere a repentaglio la sua esistenza.

Pubblicate le linee guida contenute nel Temporary crisis framework, toccherà adesso ai singoli Stati predisporre le specifiche misure operative di sostegno e portarle davanti alla Commissione Europea per l’approvazione.