Valutazione titoli in bilancio: consultazione aperta dall’OIC sugli aspetti contabili

Ieri 18 ottobre, l'OIC, Organismo italiano di Contabilità, con avviso pubblicato sulla propria pagine internet informa della consultazione attiva fino al 2 novembre prossimo del Documento Interpretativo 11 intitolato “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati. L'OIC informa del fatto che è possibile inviare commenti entro il 2 novembre 2022 all’indirizzo e-mail: staffoic@fondazioneoic.it

Clicca qui per scaricare il documento n 11

Come specificato in premessa del pdf, nella bozza si analizzano sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 45 comma 3-octies e 3-decies del Decreto Legge 73/2022 convertito con Legge 4 agosto 2022 n° 122 e si applica ai soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali e le imprese di assicurazione di cui all’articolo 91, comma 2, del codice civile delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.° 209. 

L’articolo 45 comma 3-octies del citato Decreto Legge, in sostanza, prevede che le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. 

Di fatto si concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del codice civile e più in generale ai postulati di bilancio così come declinati nell’OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, per i titoli iscritti nell’attivo circolante.

Il Decreto Legge ricalca le previsioni dell’articolo 40-quater del Decreto Legge 21 ottobre 2018, n. 119, convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136, a fronte del quale l’OIC aveva pubblicato il Documento Interpretativo 4 per disciplinarne gli aspetti tecnico contabili. 

A seguito dell’emanazione della norma del 2022, l’OIC ha predisposto il documento interpretativo di cu si tratta, tenuto conto del disposto dell’articolo 45 comma 3-novies che prevede che sia l’OIC a stabilire le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali diverse dalle assicurazioni.

Nelle motivazioni del documento, l'OIC specifica che esso è stato redatto tenendo conto:

  • delle posizioni assunte in sede di redazione del Documento Interpretativo 4 ritenute ancora applicabili.
  • della novità introdotta dal Decreto Legge secondo cui la società destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

Con riferimento alle posizioni assunte nel Documento Interpretativo 4, l’OIC ha ritenuto opportuno confermare le seguenti posizioni:

a) la facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente) e non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante. Tale impostazione è coerente con la finalità agevolativa della norma. Tuttavia per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga, è stata richiesto di specificare nella nota integrativa i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga;

b) non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole. Pertanto non è consentito l’utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio intervengono dopo tale data. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio.

c) la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati ancorché gli stessi possano rientrare nell’attivo circolante.